Legge Regionale Calabria 5/11/2009 n. 40
Articolo 7
Regolamento di attuazione
TITOLO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Regolamento di attuazione
1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, viene adottato dalla Giunta regionale il Regolamento di attuazione che prescrive le procedure, le modalità e la documentazione:
a) per il rilascio del permesso di ricerca o della concessione mineraria di coltivazione di sostanze minerali di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per le procedure relative alla riclassificazione dei minerali di cui all’articolo medesimo, o per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava relativa ai materiali di cui al comma 3 del predetto articolo 2 della presente legge. Il piano di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, al quale deve uniformarsi l’esercizio dell’attività di miniera o di cava in tutte le fasi del suo svolgimento al fine di garantire l’integrità fisica dei lavoratori, la salubrità e l’igiene dei luoghi dove essi prestano la loro opera nonché la stabilità delle aree nelle quali si insedia l’attività mineraria, costituisce parte essenziale della specifica documentazione;
b) per il rilascio dell’autorizzazione per l’estrazione nei corsi d’acqua;
c) per la disciplina dei canoni annui da corrispondere per tutte le attività estrattive;
d) per la concessione di agevolazioni per il recupero ambientale e paesaggistico delle aree estrattive dismesse e per il sostegno dell’attività di ricerca da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Regolamento di attuazione disciplina inoltre:
a) il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per le Attività Estrattive (ORAE);
b) l’attribuzione delle competenze agli Uffici e al Personale investiti del compito di vigilare sul regolare adempimento ai regolamenti comunali e/o provinciali;
c) l’attribuzione dei compiti di controllo e d’ispezione da svolgere nelle varie lavorazioni estrattive di miniera o di cava come sopra definite;
d) l’attribuzione al direttore della miniera o della cava e, in subordine, al personale di sorveglianza del compito di osservare e fare osservare le norme del piano di sicurezza e quelle disposte per fronteggiare la sopravvenienza di situazioni di pericolo non previste.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Classificazione
Articolo 3 - Campo di applicazione
Articolo 4 - Finalità
Articolo 5 - Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive - ORAE
Articolo 6 - Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE
Articolo 7 - Regolamento di attuazione
Articolo 8 - Permesso di ricerca
Articolo 9 - Concessione mineraria
Articolo 10 - Pubblica utilità
Articolo 11 - Autorizzazione per lattività di ricerca dei materiali di cava
Articolo 12 - Autorizzazione per lattività di coltivazione di cave e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dellautorizzazione
Articolo 13 - Contenuto dellautorizzazione
Articolo 14 - Convenzione
Articolo 15 - Cessione dellautorizzazione
Articolo 16 - Revoca dellautorizzazione per pubblico interesse
Articolo 17 - Autorizzazione per lestrazione di inerti nei corsi dacqua e nel demanio fluviale
Articolo 18 - Canone per lesercizio dellattività di cava
Articolo 19 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e di recupero ambientale
Articolo 20 - Obblighi del titolare dellautorizzazione ai fini della vigilanza
Articolo 21 - Sospensione dellattività estrattiva e revoca dellautorizzazione
Articolo 22 - Cessazione dellattività estrattiva
Articolo 23 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 24 - Ricorsi amministrativi
Articolo 25 - Piani stralcio del PRAE
Articolo 26 - Apertura di nuove cave - ampliamenti
Articolo 27 - Procedimenti istruttori avviati per lapertura di nuove cave e per il relativo ampliamento
Articolo 28 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Articolo 29 - Recupero ambientale dei siti estrattivi dismessi
Articolo 30 - Incentivi alla ricerca mineraria e tecnologica
Articolo 31 - Disposizioni finanziarie
