Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 15
Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005
Capo II - Modifiche alla legge regionale 9/2005 in materia di tutela dei prati stabili naturali (Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 9/2005 e’ inserito il
seguente:
<<Art. 6 bis
(Aggiornamento straordinario dell’inventario dei prati stabili naturali)
1. Qualora un terreno inserito nell’inventario di cui all’articolo
6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall’articolo 2, puo’
essere escluso dall’inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario
o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione
centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse
agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al
comma 1, e dispone l’eventuale aggiornamento dell’inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore
alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l’aggiornamento
straordinario dell’inventario.>>.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005