Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 3
Inventario del potenziale produttivo viticolo
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Inventario del potenziale produttivo viticolo)
1. Ogni superficie vitata e’ soggetta a iscrizione a seguito di domanda
allo schedario viticolo, di seguito denominato schedario, ai fini della predisposizione
dell’inventario del potenziale produttivo viticolo di cui all’articolo
16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Lo schedario e’ tenuto dall’Amministrazione
regionale che puo’ avvalersi di altri enti pubblici o organismi privati
di riconosciuta competenza.
2. L’iscrizione della superficie vitata allo schedario costituisce condizione
per procedere a interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere
alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale
e regionale.
3. Ai fini dell’aggiornamento dello schedario il produttore comunica ogni
variazione dell’estensione, della caratteristica tecnica dei vigneti e
della titolarita’ di conduzione delle superfici vitate iscritte. Tale
comunicazione e’ inviata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali e montagna entro novanta giorni dal verificarsi della variazione stessa.
In caso di inottemperanza del termine si applicano le sanzioni previste dall’articolo
11, comma 2.
4. I produttori che conducono una o piu’ superfici vitate rientranti tra
quelle di cui all’articolo 2 di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati
sono esonerati dall’iscrizione delle stesse allo schedario, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 8.
5. Sono, altresi’, esonerati dall’iscrizione i produttori che alla
data
del 31 dicembre 2001 risultavano detentori di diritti di reimpianto di
superfici vitate di entita’ inferiore a 1.000 metri quadrati e non risultavano
proprietari o conduttori di altri vigneti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005