Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 9
Ibridi produttori diretti
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale
delle varieta’ di vite di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione
di distillato d’uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore
a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo
schedario.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ presentata dai produttori
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Per
detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all’articolo 11, comma 1.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma
1 sono soggetti a comunicazione all’Amministrazione regionale e successiva
iscrizione allo schedario entro i termini di cui all’articolo 3, comma
3, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella
misura prevista dall’articolo 11, comma 4.
4. L’estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non da’ luogo a
diritti di reimpianto per uve da vino.
5. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari
sono assoggettati alle disposizioni di cui all’articolo 7.
6. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti
nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione
delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori
e abbiano un’estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
7. Ai fini del controllo e della vigilanza l’Amministrazione regionale
istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti
costituiti da ibridi interspecifici.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005