Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 9

Ibridi produttori diretti

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Ibridi produttori diretti)
1. I vigneti costituiti da ibridi interspecifici iscritti nel registro nazionale delle varieta’ di vite di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), al fine della produzione di distillato d’uva e uve da tavola con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati, sono iscritti a seguito di domanda dei produttori allo schedario.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 e’ presentata dai produttori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto dei vigneti di cui al comma 1 sono soggetti a comunicazione all’Amministrazione regionale e successiva iscrizione allo schedario entro i termini di cui all’articolo 3, comma 3, pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 11, comma 4.
4. L’estirpazione dei vigneti di cui al comma 1 non da’ luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.
5. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all’articolo 7.
6. Le superfici piantate con ibridi interspecifici diversi da quelli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono estirpate pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 10, tranne nei casi in cui la produzione delle stesse sia destinata esclusivamente al consumo familiare dei produttori e abbiano un’estensione inferiore a 1.000 metri quadrati.
7. Ai fini del controllo e della vigilanza l’Amministrazione regionale istituisce un registro su base informatica nel quale sono annotati i vigneti costituiti da ibridi interspecifici.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005