Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 8

Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari)
1. Le superfici vitate di cui all’articolo 7, realizzate anteriormente all’1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili, sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i produttori conduttori di superfici vitate di cui all’articolo 7 possono presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i diritti di reimpianto, e’ fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella propria azienda vigneti familiari pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 9; detto divieto e’ posto in capo anche ai produttori subentranti nella conduzione dell’azienda.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005