Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 8
Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari)
1. Le superfici vitate di cui all’articolo 7, realizzate anteriormente
all’1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n.
822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, qualora dichiarate allo schedario viticolo e successivamente
estirpate, possono dare origine a diritti di reimpianto, anche trasferibili,
sempre che il vigneto non risulti produttivamente abbandonato.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
i produttori conduttori di superfici vitate di cui all’articolo 7 possono
presentare alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
la dichiarazione della superficie vitata; per detti produttori non trova applicazione
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 11, comma 1.
3. Ai produttori, conduttori delle superfici di cui al comma 2 che cedono i
diritti di reimpianto, e’ fatto divieto di impiantare o reimpiantare nella
propria azienda vigneti familiari pena l’applicazione della sanzione di
cui all’articolo 11, comma 9; detto divieto e’ posto in capo anche
ai produttori subentranti nella conduzione dell’azienda.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005