Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 5
Realizzazione delle superfici vitate
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Realizzazione delle superfici vitate)
1. Qualsiasi impianto di viti e’ subordinato, previa domanda del produttore,
ad autorizzazione dell’Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti
casi:
a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla
riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;
b) impianti destinati a sperimentazione viticola;
c) impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie
vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella
in cui tale superficie e’ stata piantata;
d) impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli
conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
e) impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilita’.
2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni di variazione
del potenziale viticolo:
a) reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si
e’ prodotto;
b) produzione di piante madri per marze;
c) sovrainnesto;
d) modifica della forma di allevamento;
e) infittimento del vigneto.
3. Il produttore comunica l’avvenuta realizzazione delle operazioni di
cui al comma 2 entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della
quale le stesse sono state realizzate, pena l’applicazione della sanzione
di cui all’articolo 11, comma 3.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione, e’ adottata per unita’ amministrative territoriali
la classificazione delle varieta’ di viti per uve da vino consigliate
o ammesse alla coltivazione.
5. E’ vietata la realizzazione di superfici vitate con varieta’
di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui
al comma 4, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo
11, comma 6.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005