Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 5

Realizzazione delle superfici vitate

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Realizzazione delle superfici vitate)
1. Qualsiasi impianto di viti e’ subordinato, previa domanda del produttore, ad autorizzazione dell’Amministrazione regionale quando ricorrono i seguenti casi:
a) impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva comunitaria o nazionale sia dalla riserva regionale;
b) impianti destinati a sperimentazione viticola;
c) impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie e’ stata piantata;
d) impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
e) impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilita’.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:
a) reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda in cui si e’ prodotto;
b) produzione di piante madri per marze;
c) sovrainnesto;
d) modifica della forma di allevamento;
e) infittimento del vigneto.

3. Il produttore comunica l’avvenuta realizzazione delle operazioni di cui al comma 2 entro il 31 luglio della campagna vitivinicola nel corso della quale le stesse sono state realizzate, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 3.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e’ adottata per unita’ amministrative territoriali la classificazione delle varieta’ di viti per uve da vino consigliate o ammesse alla coltivazione.
5. E’ vietata la realizzazione di superfici vitate con varieta’ di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 4, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, comma 6.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005