Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 10
Vigilanza e controllo
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Vigilanza e controllo)
1. I controlli sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge sono esercitati dall’Amministrazione regionale che puo’ avvalersi
di altri enti pubblici o di organismi di diritto pubblico.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e’ disciplinato
dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione
delle sanzioni amministrative regionali), e dalla legge 23 dicembre 1986, n.
898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986,
n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari
alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo), e successive modifiche.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005