Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 7

Vigneti familiari

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Vigneti familiari)
1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varieta’ di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
2. Salvo i casi di cui all’articolo 8, l’estirpo di un vigneto familiare non origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
4. Salvo i casi previsti dall’articolo 8, per i vigneti familiari, come definiti al comma 1, e’ esclusa ogni forma di adempimento amministrativo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005