Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 7
Vigneti familiari
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Vigneti familiari)
1. Sono considerati vigneti familiari le superfici vitate con varieta’
di uve da vino di dimensioni inferiori a 1.000 metri quadrati e i cui prodotti
vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori;
detti prodotti non sono oggetto di commercializzazione sotto qualsiasi forma.
2. Salvo i casi di cui all’articolo 8, l’estirpo di un vigneto familiare
non origina diritti di reimpianto trasferibili ad altra azienda.
3. L’impianto, l’estirpo e il reimpianto di un vigneto familiare
costituiscono variazioni del potenziale viticolo non soggette ad autorizzazione.
4. Salvo i casi previsti dall’articolo 8, per i vigneti familiari, come
definiti al comma 1, e’ esclusa ogni forma di adempimento amministrativo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005