Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 13

Norme finanziarie

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 11 e dall’articolo 12, comma 1, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 2, e’ autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2007 a carico all’unita’ previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 834 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5.000 euro per l’anno 2007, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, comma 2, sono accertate e riscosse nell’unita’ previsionale di base 3.5.898 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, la cui denominazione e’ sostituita dalla seguente:
<<Entrate diverse di competenza del Servizio produzioni agricole>>, con riferimento al capitolo 842 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole - con la denominazione <<Entrate derivanti da spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’estirpazione di superfici vitate oltre il termine di legge a carico del trasgressore>>.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005