Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 2
Definizioni
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per produttore si intende la persona fisica
o giuridica che, in qualita’ di proprietario o conduttore o possessore
con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di
uve da vino, di uve da mensa o a duplice attitudine, di marze, o per attivita’
sperimentali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005