Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 12
Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate)
1. Per le superfici vitate realizzate in difformita’ alla presente legge
l’Amministrazione regionale emette provvedimento di estirpazione. Il produttore
e’, altresi’, soggetto al pagamento della sanzione amministrativa
quando ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 11.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine di estirpazione, l’Amministrazione
regionale provvede alla rimozione dell’impianto ponendo a carico del trasgressore
la relativa spesa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005