Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 4
Contenuti e gestione dello schedario
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Contenuti e gestione dello schedario)
1. Lo schedario si compone di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio
informatizzato nel quale sono raccolti tutti i dati relativi al potenziale viticolo.
2. Lo schedario consente l’elaborazione dei dati inerenti il potenziale
viticolo su base regionale, nonche’ costituisce punto di riferimento al
fine dell’istituzione degli albi dei vigneti per vini a denominazione
di origine e degli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica.
3. I dati dello schedario, riferiti alla singola Unita’ Tecnica Economica
(UTE), sono:
a) le superfici vitate impiantate, con l’indicazione della composizione
ampelografica;
b) i diritti di reimpianto in portafoglio, i diritti di impianto concessi ma
non ancora utilizzati, e gli impegni di esecuzione di estirpi conseguenti alla
realizzazione di reimpianti anticipati;
c) le superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti per vini a denominazione
di origine e agli elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica tipica.
4. I dati dello schedario dal momento della loro validazione amministrativa costituiscono certificazione di quanto in esso contenuto.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005