Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20
Articolo 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle
superfici vitate di cui all’articolo 3, comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione
della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione e’ ridotta
ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
2. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all’articolo
3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20
euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata.
3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all’articolo
5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri
quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola,
o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni
medesime.
4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all’articolo 9, comma
3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500
euro.
5. I produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione di
cui all’articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di
200 euro. La sanzione e’ ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo
non superi i trenta giorni.
6. Chiunque realizzi una superficie vitata senza averne titolo ovvero con varieta’
non ricomprese nella classificazione di cui all’articolo 5, comma 4, e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ogni 1.000
metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto a estirpo.
7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all’autorizzazione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri
quadrati o loro frazione.
8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata
risultante dall’attestato di diritto di reimpianto, e’ soggetta
a estirpazione ai sensi dell’articolo 12. Qualora tale differenza, determinata
secondo le modalita’ indicate con il regolamento di cui all’articolo
6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella
autorizzata o reimpiantabile, oltre all’estirpo della superficie eccedente,
al produttore e’ comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40
euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora
la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la
sanzione di cui al comma 6.
9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di
reimpianto di cui all’articolo 8, comma 3, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro
frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi
nel registro nazionale delle varieta’ di vite di cui all’articolo
9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000
metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto ad estirpo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalita e ambito di applicazioneArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dellarticolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 6 bis nella legge regionale 9/2005