Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 8/8/2007 n. 20

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonche' modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)

Articolo 11

Sanzioni amministrative pecuniarie

Capo I - Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura

(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all’articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario. La sanzione e’ ridotta ad un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
2. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all’articolo 3, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata.
3. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 3, entro novanta giorni dal termine ivi stabilito, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
4. Il produttore che omette la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
5. I produttori uscenti e subentranti che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 3, nei termini ivi indicati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro ad un massimo di 200 euro. La sanzione e’ ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.
6. Chiunque realizzi una superficie vitata senza averne titolo ovvero con varieta’ non ricomprese nella classificazione di cui all’articolo 5, comma 4, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto a estirpo.
7. Chiunque realizzi una superficie vitata anteriormente all’autorizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.

8. La superficie vitata che risulti eccedente rispetto a quella autorizzata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero rispetto a quella reimpiantata risultante dall’attestato di diritto di reimpianto, e’ soggetta a estirpazione ai sensi dell’articolo 12. Qualora tale differenza, determinata secondo le modalita’ indicate con il regolamento di cui all’articolo 6, sia superiore al 5 per cento ma non oltre il 10 per cento rispetto a quella autorizzata o reimpiantabile, oltre all’estirpo della superficie eccedente, al produttore e’ comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione risultanti in eccesso. Qualora la differenza superi il 10 per cento sulla eccedente superficie si applica la sanzione di cui al comma 6.
9. Chiunque realizzi un vigneto familiare a seguito di cessione di diritti di reimpianto di cui all’articolo 8, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o loro frazione.
10. Chiunque realizzi una superficie vitata con ibridi interspecifici non ricompresi nel registro nazionale delle varieta’ di vite di cui all’articolo 9, comma 1, con estensione pari o superiore a 1.000 metri quadrati e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione e il vigneto e’ soggetto ad estirpo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Inventario del potenziale produttivo viticolo
Articolo 4 - Contenuti e gestione dello schedario
Articolo 5 - Realizzazione delle superfici vitate
Articolo 6 - Aggiornamento dello schedario e misurazione delle superfici vitate
Articolo 7 - Vigneti familiari
Articolo 8 - Dichiarazione delle superfici vitate dei vigneti familiari
Articolo 9 - Ibridi produttori diretti
Articolo 10 - Vigilanza e controllo
Articolo 11 - Sanzioni amministrative pecuniarie
Articolo 12 - Estirpazione obbligatoria delle superfici vitate
Articolo 13 - Norme finanziarie
Articolo 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 9/2005