Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Articolo 18

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14

TITOLO V - TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI

Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14

1. L’articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 ), è sostituito dal seguente:
“ Art. 30 (Tutela paesaggistica degli alberi)
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale all’ecologia l’albo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2. Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all’articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell’albo provvede l’Assessorato regionale all’ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.
4. L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere all’individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli “Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all’albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.
6. E’ fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all’albo di cui al presente articolo.
7. Deroghe all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.
8. Il taglio e l’espianto sono subordinati all’autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria