Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 2
Definizioni
TITOLO I - FINALITÀ E DEFINIZIONI
Definizioni
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:
a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria