Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 5
Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
TITOLO II - RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali.
Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria