Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Articolo 15

Regime transitorio

TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI

Regime transitorio

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria