Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 14
Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI
Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l’esercizio della delega ai capi dell’ispettorati provinciali dell’agricoltura concernente l’autorizzazione all’abbattimento di alberi d’ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all’articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria