Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Articolo 11

Deroghe

TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI

Deroghe

1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E’ in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all’applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l’espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l’esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
4. E’ fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di “Rete Natura 2000” (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell’Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria