Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 13
Opere di miglioramento fondiario
TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI
Opere di miglioramento fondiario
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dell’uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all’interno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell’attività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui all’articolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria