Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Articolo 17

Sanzioni

TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI

Sanzioni

1. Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali” dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria