Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 8
Promozione del paesaggio ulivetato
TITOLO III - AZIONI DI PROMOZIONE
Promozione del paesaggio ulivetato
1. La Regione Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l’Assessorato all’ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria