Articolo Normativa

Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Articolo 12

Reimpianto di ulivi plurisecolari

TITOLO IV - DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA -SANZIONI

Reimpianto di ulivi plurisecolari

1. L’operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all’articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell’opera.
2. L’operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l’agricoltura (UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall’UPA competente, indicante l’area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell’accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria