Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 3
Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
TITOLO II - RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è composta da:
a) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’ecologia, con funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’assetto del territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;
h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell’Università degli studi di Bari;
j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell’Università di Foggia.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall’Assessore regionale all’ecologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell’Assessore all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:
a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;
b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale;
c) formulare pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 o nell’albo regionale di cui all’ articolo 18;
d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;
e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull’eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui all’articolo 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell’Assessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto del territorio o dell’Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all’insediamento dei nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria