Legge Regionale Puglia 4/6/2007 n. 14
Articolo 4
Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
TITOLO II - RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggistico – ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l’esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Articolo 4 - Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali
Articolo 5 - Elenco degli ulivi e uliveti monumentali
Articolo 6 - Tutela degli ulivi monumentali
Articolo 7 - Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia"
Articolo 8 - Promozione del paesaggio ulivetato
Articolo 9 - Premialità a favore degli uliveti monumentali
Articolo 10 - Divieti
Articolo 11 - Deroghe
Articolo 12 - Reimpianto di ulivi plurisecolari
Articolo 13 - Opere di miglioramento fondiario
Articolo 14 - Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese
Articolo 15 - Regime transitorio
Articolo 16 - Funzioni di controllo e sorveglianza
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
Articolo 19 - Norma finanziaria