Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), - della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Articolo 4

Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)

Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP è consentita, previa presentazione delle relative denunce di inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, della l.r. 1/2005.
2. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli il programma aziendale, è presentato al comune dall’IAP, fermo restando quanto previsto e disciplinato da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.
3. La disciplina comunale del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali, ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)