Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 10
Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell’atto d’obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune, fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui all’articolo 9, comma 11.
2. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della l.r. 1/2005 e del presente regolamento.
3. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.
4. Alle eventuali modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche alle convenzioni o agli atti d’obbligo unilaterali.
5. Ove l’azienda necessiti di una proroga o di un rinnovo senza modifiche del programma aziendale per la mera gestione aziendale, una volta ultimati gli interventi previsti dagli atti d’obbligo o dalle convenzioni, gli annessi realizzati possono essere mantenuti dall’azienda ai sensi dell’ articolo 41, comma 6, lettera a) della l.r. 1/2005 previa comunicazione al comune, da inoltrarsi prima del termine di validità del programma. Nella comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio avviso contrario alla concessione della proroga ed al mantenimento degli annessi nel termine perentorio di sessanta giorni, esclusivamente per intervenute variazioni della disciplina comunale o sovracomunale relativa al territorio rurale in funzione di un preminente interesse pubblico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)