Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 8
Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione, l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola aventi le stesse caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all’articolo 7, comma 1 è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno, è consentita a condizione che:
a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;
c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l’abitazione;
3) metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.
2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:
a) le esigenze produttive;
b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
c) i materiali utilizzati;
d) l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni;
e) la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale;
3. Per le serre con copertura stagionale, l’impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.
4. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi.
5. All’installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)