Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 1
Oggetto
Oggetto1.Il presente regolamento contiene le norme per l’attuazione delle disposizioni
legislative regionali per il governo del territorio rurale, contenute nel titolo
IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo
del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale 24/2006 e definisce
in particolare:
a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione
di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora
non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia;
b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo
e i nuovi annessi agricoli;
c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa
dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo
del territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici
fondiarie minime di cui alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità
produttive dell’azienda agricola;
d) le disposizioni relative all’installazione di annessi destinati all’agricoltura
esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;
e) le disposizioni relative all’installazione di manufatti precari, di
serre temporanee e di serre con copertura stagionale;
f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale;
g) le disposizioni relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati
al mutamento della destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel
territorio rurale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)