Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), - della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Articolo 2

Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)

Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)

1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:
a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
e) 10 ettari per i castagneti da frutto;
f) 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)