Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 13
Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)
Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata
ai sensi dell’articolo 204 della l.r. 1/2005 la legge regionale 14 aprile
1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola) e da tale data si applicano le
disposizioni di cui al titolo IV, capo III come previsto dall’articolo
210, comma 2 della l.r. 1/2005.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato
il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4 (Regolamento di attuazione della
L.R. 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni
contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni regolamentari
comunali eventualmente contrastanti. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari
comunali più restrittive.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)