Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 5
Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/20051. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto
delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 nel caso di aziende
agricole che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazione
in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie,
di allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi,
ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o l’acquacoltura.
I piani territoriali di coordinamento delle province possono prevedere ulteriori
attività delle aziende agricole per le quali la costruzione di nuovi
annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie
minime di cui all’articolo 2. La prevalenza dell’attività
si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi
del prodotto lordo vendibile.
2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto
delle superfici minime fondiarie ai sensi del comma 1 deve comunque essere commisurata
alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle
vigenti normative.
3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive
dell’azienda o di nuovi annessi agricoli non soggetta al rispetto delle
superfici fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del relativo permesso
di costruire, solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali
ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)