Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), - della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Articolo 6

Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005

Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005

1. Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.
2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune l’installazione degli annessi e dei manufatti di cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano
dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.
3. L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell’azienda agricola o dal proprietario del fondo. Salvo più dettagliate disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale, nell’istanza sono indicate:
a) le motivate esigenze produttive;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso o manufatto;
c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
d) le relative forme di garanzia;
e) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) i soggetti abilitati all’installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di annessi agricoli;
b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
c) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi o manufatti;
d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento alla superficie agraria utilizzabile (SAU);
e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
f) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è inibita l’installazione degli annessi e manufatti di cui al presente articolo.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)