Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), - della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Articolo 7

Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della Regione, l’’installazione di manufatti precari per lo svolgimento dell’attività delle aziende agricole realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è consentita previa comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie all’installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello stato dei luoghi.
2. Nella comunicazione, presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale:
a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
b) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista l’installazione;
c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;
d) l’impegno a realizzare il manufatto in legno salvo diversa esigenza da motivare;
e) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione fissato;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
3. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 2, lettera a), i manufatti precari, previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere mantenuti o reinstallati anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito al comma 2 lettera c).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)