Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5

Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), - della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

Articolo 11

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)

Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)

1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla l.r. 1/2005 ed al presente regolamento, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contermini il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni generali devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005.
2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, nell’identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata d’intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)