Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 9/2/2007 n. 5
Articolo 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della l.r 1/2005 riguardo
al divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati
al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale,
la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è consentita,
secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005, se
prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali
ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.
2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi
edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento
agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”,
è presentato al comune dall’imprenditore agricolo professionale
(IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.
3. Nel programma aziendale deve essere dimostrata la necessità di utilizzare
almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo
pieno, per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti,
salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento
della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle
diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità
dei territori montani. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo
prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle
attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate come definite dalle
vigenti disposizioni comunitarie le ore lavorative annue per ogni unità
abitativa sono ridotte alla metà.
4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo
del territorio del comune prevedano la possibilità di realizzare nuovi
edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina comunale del territorio rurale
definisce in particolare:
a) la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa;
b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia
delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento
del risparmio energetico;
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi.
5. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni
unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che
comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile dei
vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale
5 luglio 1975 e dai regolamenti comunali, essa è fissata in 110 metri
quadrati di superficie utile dei vani abitabili.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 3 - Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)
Articolo 4 - Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)
Articolo 5 - Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 7 della l.r. 1/2005
Articolo 6 - Condizioni per linstallazione degli annessi agricoli di cui allarticolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
Articolo 7 - Condizioni per linstallazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 8 - Condizioni per linstallazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)
Articolo 9 - Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
Articolo 10 - Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 11 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
Articolo 12 - Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
Articolo 13 - Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)