Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Articolo 24 bis

Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico

Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico

1. Il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati posti in essere prima della entrata in vigore del presente decreto. Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto relativi al Conto Energia, per i quali e' previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Il GSE definisce le modalita' operative ed e' autorizzato a richiedere agli stessi responsabili degli impianti fotovoltaici idonea documentazione, inoltre con proprie deliberazioni e disciplinari tecnici puo' provvedere alle eventuali variazioni che si rendessero necessarie dall'adeguamento delle presenti disposizioni per le AEE di fotovoltaico incentivate.
2. Per i pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sistemi di gestione di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo di AEE di fotovoltaico immesso sul mercato, determinano l'importo del contributo ambientale necessario a coprire tutti i costi per la corretta gestione e smaltimento, depositando il relativo importo nel proprio trust. Il trust dovra' avere le medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico.
3. Limitatamente alle AEE di fotovoltaico incentivate, il GSE verifica che i soggetti ammessi ai benefici delle tariffe incentivate per il fotovoltaico, installino AEE di fotovoltaico immesse sul mercato da produttori aderenti ai predetti sistemi di gestione. Alle spese di funzionamento e gestione del sistema di garanzia trust provvede il sistema collettivo disponente nel limite massimo del 20% dell'importo della garanzia prestata dai soggetti obbligati al finanziamento dei RAEE fotovoltaici.
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(1) Articolo aggiunto dall'art.1 , DLGS 3/9/2020, n. 118.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita’ nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita’ di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita’ di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29