Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Allegato 8
Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
REQUISITI TECNICI DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2 DEL PRESENTE DECRETO
1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2 L’impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale. L’impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento.
1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell’ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
1.4 A chiusura dell’impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilita’ del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.
1.5 Organizzazione e dotazioni dell’impianto di trattamento.
1.5.1 L’impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti . Nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L’impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b) settore di messa in sicurezza;
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore di frantumazione delle carcasse;
e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento (1)
1.5.2 L’impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:
a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all’impianto di trattamento;
d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
e) superfici resistenti all’attacco chimico dei rifiuti;
f) copertura resistente alle intemperie per le aree di
conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
g) container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi
1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
1.5.4 L’area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico.
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(1) Comma modificato dall'art. 43, L 28/12/2015, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29