Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Allegato 6
Requisiti minimi per le spedizioni
REQUISITI MINIMI PER LE SPEDIZIONI
1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell’articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti:
a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprieta’ dell’AEE, che attestano che l’apparecchiatura e’ pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;
b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalita’) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;
c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell’AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione e’ classificabile come “rifiuto” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e
d) un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.
2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che:
a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia o contratto di riparazione ai fmi del riutilizzo; o
b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)
39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base
a un contratto valido a fmi di riutilizzo; o
c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un’analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore.
3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, e’ necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2:
1. Prove
a) Testare la funzionalita’ e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e’ sufficiente un test delle funzioni principali.
b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.
2. Documentazione
a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull’AEE stessa (se non e’ imballata) o sull’imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l’apparecchiatura.
b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:
• nome dell’articolo (nome dell’apparecchiatura se elencata nell’allegato II o nell’allegato IV, se del caso, e categoria di cui all’allegato I o all’allegato III, se del caso),
• numero di identificazione dell’articolo (n. matr.) ove appropriato,
• anno di produzione (se disponibile),
• nome e indirizzo dell’azienda responsabile delle prove di funzionalita’,
• risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalita’),
• tipo di prove svolte.
4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:
a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,
b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilita’.
5. In mancanza della prova che un oggetto sia un’AEE usata e non un RAEE mediante l’appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorita’ dello Stato membro considerano l’articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorita’ competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29