Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Articolo 40
Disposizioni transitorie e finali
Titolo VI - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Disposizioni transitorie e finali
1. Sino all’approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli statuti dei sistemi collettivi gia’ esistenti ed operanti, tenuti all’adeguamento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, i sistemi collettivi continuano ad operare secondo le modalita’ previgenti.
2. Sino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 1, la garanzia puo’ assumere la forma dell’adesione del produttore ad uno dei sistemi collettivi esistenti.
3. Il finanziamento della gestione dei rifiuti
derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
prima dell'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, avviene secondo le modalita' definite agli
articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, fatta salva la
ripartizione degli oneri che sia stata eventualmente gia'
definita in conformita' alle disposizioni di cui all'art.
25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per uso domestico o professionale,
al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i
sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e
10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano
un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di
geo-localizzazione delle medesime tipologie di quelle
richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012,
recante "Definizione e verifica dei requisiti dei 'Sistemi
o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli
fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle 'Regole
applicative per il riconoscimento delle tariffe
incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012). Per la
gestione dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici che
beneficiano dei meccanismi incentivanti di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successivi decreti
e delibere attuativi, al fine di garantire il finanziamento
delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento
adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile
dei rifiuti prodotti da tali pannelli fotovoltaici, il
Gestore Servizi Energetici (GSE) trattiene dai meccanismi
incentivanti negli ultimi dieci anni di diritto
all'incentivo una quota finalizzata a garantire la
copertura dei costi di gestione dei predetti rifiuti. La
somma trattenuta, determinata sulla base dei costi medi di
adesione ai consorzi previsti dai decreti ministeriali 5
maggio 2011 e 5 luglio 2012, viene restituita al detentore,
laddove sia accertato l'avvenuto adempimento agli obblighi
previsti dal presente decreto, oppure qualora, a seguito di
fornitura di un nuovo pannello, la responsabilita' ricada
sul produttore. In caso contrario il GSE provvede
direttamente, utilizzando gli importi trattenuti. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il GSE definisce il metodo di calcolo della
quota da trattenere e le relative modalita' operative a
garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli
fotovoltaici. (1)
4. Le prescrizioni di cui all’articolo 28 diventano vincolanti per i produttori dopo 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Le modalita’ di finanziamento previste agli articoli 23, comma 2, e 24, comma 2, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 38, comma 2, lettera b), e dall’articolo 35, comma 1, lettera e), si intendono riferite al termine indicato nell’articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
6. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 20, ai fini dell’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i RAEE gestiti nell’ambito delle operazioni di recupero indicate nell’Allegato 1, sub allegato 1 del decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, con le tipologie n. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.16, 5.19, 6.2, 7.20 e 13.20, la comunicazione di inizio attivita’ contiene l’indicazione delle misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 18, nonche’ il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli Allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’Allegato V.
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(1) Comma modificato dall'art. 41, L 28/12/2015, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29