Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Articolo 33
Centro di coordinamento
Titolo V - COORDINAMENTO, CONTROLLO E VIGILANZA
Centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalita’ giuridica di diritto privato ed e’ disciplinato ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio e’ composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantita’ di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al Centro di coordinamento possono altresi’ partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonche’ i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.
4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalita’ e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.
In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell’articolo 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 31, comma 1; (1)
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalita’ da definire d’intesa con l’ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attivita’ da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria; l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all’articolo 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un’apposita banca dati.
6. Il Centro di coordinamento puo’ svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a societa’ di servizi ed altri soggetti esterni purche’ venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
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(1) Lettera modificata dall'art. 43, L 28/12/2015, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29