Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Articolo 11

Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Capo II - Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori

1. I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuita’ del ritiro con modalita’ chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet. 
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita all’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi risultanti dalla comunicazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base delle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo, secondo una delle seguenti modalita’ alternative a scelta del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo e’ elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell’Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
b) il deposito preliminare alla raccolta e’ effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E’ necessario garantire l’integrita’ delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. 
3. I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimita’ immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente. Tale attivita’ e’ obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l’integrita’ anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento. 
4. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita’ semplificate per l’attivita’ di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell’uno contro zero, nonche’ i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita’ nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita’ di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita’ di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29