Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Articolo 19
Obiettivi di recupero
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Capo II - Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero
Obiettivi di recupero
1. Per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all’Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui Allegato V e’ calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell’impianto di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo, dopo aver effettuato il trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 18, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
3. Le attivita’ preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono considerate ai fini del raggiungimento di tali obiettivi.
4. I titolari dei centri di raccolta annotano su apposita sezione del registro di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in uscita dai centri di raccolta (output).
5. I titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, di riciclaggio o di preparazione per il riutilizzo di RAEE annotano su apposita sezione del registro di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.
6. Sulla base delle informazioni acquisite in adempimento agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 i titolari degli impianti comunicano annualmente i dati relativi ai quantitativi di RAEE gestiti tramite il Modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che viene opportunamente modificato. Le Camere di commercio comunicano i dati relativi ai RAEE raccolti ai sensi degli articoli 11 e 12 al Catasto telematico di cui all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e fino al 15 agosto 2018, le annotazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all’Allegato I. A far data dal 16 agosto 2018 le annotazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono effettuate su una sezione del registro suddivisa nelle categorie di cui all’Allegato III.
8. Il sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alla gestione dei RAEE con specifico riferimento agli adempimenti di cui al comma 7, solo se previsto dalla normativa di settore, nei limiti e con le modalita’ dalla stessa disciplinati.
9. L’ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di cui all’Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6.
10. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29