Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Articolo 38
Sanzioni
Titolo VI - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Sanzioni
1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso. (1)
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all’articolo 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalita’ di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell’articolo 24, comma 3, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all’articolo 25, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita’ delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l’uso di AEE, le informazioni di cui all’articolo 26, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all’articolo 27, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all’articolo 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all’articolo 28, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all’articolo 28, comma 5, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilita’ delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all’iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000; h) che, entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'art. 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'autorita' diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' revocata. (1)
4. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L’inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla meta’. La violazione dell’obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale di cui all’articolo 29. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell’obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale di cui all’articolo 29 per i due anni successivi.
5. Il mancato adempimento all’obbligo di cui all’articolo 30, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformita’ dalle prescrizioni di cui all’Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonche’ per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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(1) Comma modificato dall'art. 43, L 28/12/2015, n. 221.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29