Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Allegato 7

Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2

MODALITA’ DI GESTIONE DEI RAEE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2

1. Modalita’ di raccolta e conferimento 
1.1 La raccolta dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico. 
1.2 Le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. 
1.3 devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, per evitare il rilascio all’atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonche’ ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer, Le sorgenti luminose ci cui al punto 5 dell’allegato 1B, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l’impiego di appositi contenitori che ne assicurino l’integrita’. 
1.4 Devono essere: 
a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento; 
b) rimosse eventuali sostanze residue rilasciabili durante la movimentazione delle apparecchiature; 
c) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili; 
d) mantenuta l’integrita’ della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti; 
e) evitare operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza; 
f) utilizzare modalita’ conservative di caricamento dei cassoni di trasporto. 
2. Gestione dei rifiuti in ingresso 
2.1 I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento. 
2.2 un rivelatore di radioattivita’ in ingresso all’impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti. 
3. Criteri per lo stoccaggio dei rifiuti 
3.1. Lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero. 
3.2. I recipienti fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta’ chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita’ dei rifiuti stessi. 
3.3. I serbatoio contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento e di dispositivi di contenimento. 
3.4. I contenitori dei fluidi volatili devono essere a tenuta stagna e mantenuti in condizioni di temperatura controllata.
3.5. Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di: 
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato; 
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento; 
c) mezzi di presa per rendere sicure ad agevoli le operazioni di movimentazione. 
3.6. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura con l’indicazione del rifiuto stoccato. 
3.7. Lo stoccaggio del CFC e degli HCFC deve avvenire in conformita’ a quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico. 
3.8. Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformita’ con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392. 
3.9. Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. 
3.10. La movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi. 
3.11. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. 
3.12. Il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente. 
3.13. Nell’area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l’integrita’ delle stesse apparecchiature. 
4. Messa in sicurezza dei RAEE 
4.1. L’attivita’ consiste nel complesso delle operazioni necessarie a rendere l’apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive. 
4.2. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati ei componenti: 
a) condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; 
b) componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori; 
c) pile; 
d) circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato e’ superiore a 10 cm2; 
e) cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore; 
f) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati; 
g) rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto; 
h) tubi catodici; 
i) colorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC),
idrofluoroclorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC); 
l) sorgenti luminose a scarica; 
m) schermi a cristalli liquidi , se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica; 
n) cavi elettrici esterni; 
o) componenti contenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose; 
P) componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all’articolo 3 e all’allegato I alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; 
q) condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume). 
4.3 Le sostanze e i componenti elencati sono eliminati o recuperati senza creare rischi per la salute dell’uomo e dell’ambiente. 
4.4. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue: 
a) tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente; 
b) apparecchiature contenenti gas che riducono l’ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione: i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l’ozono devono essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 2037 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e nel rispetto delle disposizioni previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico; 
c) sorgenti luminose a scarica: rimuovere il mercurio, evitando la dispersione di polveri e vapori. 
5. Presidi ambientali 
5.1 Gli impianti di trattamento dei RAEE devono essere eserciti in modo tale da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi. 
5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri 
5.3 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l’impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse. 
5.4 Per gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell’ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono previsti dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell’ozono stratosferico.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita’ nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita’ di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita’ di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29