Articolo Normativa

Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Articolo 18

Trattamento adeguato

Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Capo II - Deposito preliminare alla raccolta, raccolta, trattamento adeguato e recupero

Trattamento adeguato

1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato. 
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonche’ ai requisiti tecnici e alle modalita’ di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili. 
3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell’ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche’ del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalita' di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di qualita' da parte della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi. (1) (2)
5. Entro tre mesi dall’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l’adeguamento dell’autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all’adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l’attivita’. 
6. A seguito dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all’adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g). 
7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l’introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
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(1) Comma modificato dall'art. 43, L 28/12/2015, n. 221.
(2) Comma modificato dall'art. 1, L. 4/8/2017, n. 124.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalita’
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita’ nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita’ di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita’ di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29