Decreto legislativo 14/3/2014 n. 49
Articolo 29
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Titolo IV - INFORMAZIONE E MONITORAGGIO
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche’ idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all’articolo 35, comma 1, lettera c).
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita’ indicate all’articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
3. All’interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e’ istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell’articolo 9.
4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo’ immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All’atto dell’iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita’ non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita’ che lo individua come tale, nonche’ il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto.
5. L’iscrizione al registro, con l’indicazione delle pertinenti informazioni, e’ effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 30, secondo le modalita’ indicate all’articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l’iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma.
6. All’atto dell’iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all’Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente.
7. Per facilitare l’iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all’interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali.
8. Ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l’elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitaArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Esclusioni
Articolo 4 - Definizioni
Articolo 5 - Progettazione dei prodotti
Articolo 6 - Criteri di priorita nella gestione dei RAEE
Articolo 7 - Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
Articolo 8 - Obblighi dei produttori di AEE
Articolo 9 - I sistemi individuali
Articolo 10 - I sistemi collettivi
Articolo 11 - Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
Articolo 12 - Raccolta differenziata dei RAEE domestici
Articolo 13 - Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Articolo 14 - Tasso di raccolta differenziata
Articolo 15 - Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
Articolo 16 - Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
Articolo 17 - Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
Articolo 18 - Trattamento adeguato
Articolo 19 - Obiettivi di recupero
Articolo 20 - Autorizzazioni
Articolo 21 - Spedizione di RAEE
Articolo 22 - Obblighi inerenti la vendita a distanza
Articolo 23 - Modalita di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
Articolo 24 - Modalita di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
Articolo 24 bis - Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
Articolo 25 - Garanzie finanziarie
Articolo 26 - Informazione agli utilizzatori
Articolo 27 - Informazione agli impianti di trattamento
Articolo 28 - Marchio di identificazione del produttore
Articolo 29 - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
Articolo 30 - Rappresentante autorizzato
Articolo 31 - Monitoraggio e comunicazioni
Articolo 32 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Articolo 33 - Centro di coordinamento
Articolo 34 - Informazioni al Centro di coordinamento
Articolo 35 - Comitato di vigilanza e di controllo
Articolo 36 - Comitato dindirizzo sulla gestione dei RAEE
Articolo 37 - Ispezione e monitoraggio
Articolo 38 - Sanzioni
Articolo 39 - Modifica degli allegati
Articolo 40 - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 41 - Disposizioni finanziarie
Articolo 42 - Abrogazioni
Allegato 1 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1, lettera a).
Allegato 2 - Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dellAllegato I
Allegato 3 - Categorie di AEE rientranti nellambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nellarticolo 2, comma 1 , lettera b).
Allegato 4 - Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui allAllegato III
Allegato 5 - Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15
Allegato 6 - Requisiti minimi per le spedizioni
Allegato 7 - Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2
Allegato 8 - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'articolo 18, comma 2 del presente decreto
Allegato 9 - Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 28
Allegato 10 - Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all'articolo 29