Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8

Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 5

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di potenza nominale maggiore a 200 KW e non superiore ad 1 MW, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano a condizione che lo stesso proponente non abbia precedentemente richiesto la realizzazione e l’esercizio di altro o di altri impianti della stessa natura posti ad una distanza inferiore a 2 chilometri.
2. La distanza minima di cui al comma 1 va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso in cui un proponente si trovi, rispetto ad altro proponente, in una delle situazioni di controllo previste dall’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se, sulla base di univoci elementi, la situazione di controllo o la relazione comporti che le dichiarazioni presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore