Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8

Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili

Articolo 14

Procedimento unico

Procedimento unico

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, nel paragrafo 14. delle linee guida e negli articoli 9 e 10 del disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei termini ivi stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di presentazione esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile al proponente.
2. Le modifiche eventualmente proposte nel corso del procedimento unico non comportano l’esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione esclusivamente laddove si configurino come non sostanziali. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo anche sulla scorta di quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.
3. La potenza installabile, di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1-4 del PIEAR, limitatamente alla fonte energetica “Biomasse”, è riservata, in misura non inferiore a 15 MW, ad impianti di potenza nominale non superiore a 2,5 MW elettrici.
4. Nel paragrafo 3.4.2.6. del PIEAR, rubricato Documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione, nella lettera b), dopo le parole “come modificata dalla Legge di conversione”, sono aggiunte le seguenti parole “oppure da una società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore