Legge Regionale Basilicata 26/4/2012 n. 8
Articolo 12
Riconversione
Riconversione
1. E’ comunque consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati, sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alimentati da fonti fossili, a condizione che la potenza nominale dell’impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell’impianto sostituito o da sostituire.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Procedure abilitative
Articolo 4 - Estensione della procedura abilitativa semplificata
Articolo 5 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici
Articolo 6 - Limiti allutilizzo della PAS per gli impianti eolici
Articolo 7 - Estensione del regime della comunicazione
Articolo 8 - Informazioni sui titoli abilitativi
Articolo 9 - Visto di accettabilità
Articolo 10 - Oneri istruttori
Articolo 11 - Potenze installabili
Articolo 12 - Riconversione
Articolo 13 - Progetti di sviluppo locale
Articolo 14 - Procedimento unico
Articolo 15 - Varianti non sostanziali
Articolo 16 - Norme transitorie
Articolo 17 - Abrogazioni
Articolo 18 - Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore